Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 957/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic criminal appeal citing lack of specific evidence of judicial error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Giacinto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giacinto challenged the appellate court's partial reform of his sentence for crimes under the 1942 Royal Decree, arguing violations of law and reasoning errors regarding his liability. The court rejected these claims as generic because they merely requested a re-evaluation of evidence without alleging specific, documented distortions of the trial record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must allege specific, documented errors in the appreciation of evidence; generic challenges requesting alternative interpretations of facts are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal rejection appellate court error evidence re-evaluation Royal Decree 267/42 bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) (vedasi pagg.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTO GENNARO nato a MONTORO SUPERIORE il 03/03/1952 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che GIAQUINTO GENNARO propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 10 febbraio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. 267/42, rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267/42 nella misura di due anni, confermando nel resto (fatto commesso in Avellino il 3 aprile 2014);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, sono generici e non consentiti in questa sede, posto che articolano censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, in assenza di allegazione di specifici e documentati travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) (vedasi pagg. 4 e 5, punto 2.2. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla consapevolezza dell'imputato che dalla condotta tenuta in ordine alla custodia e alla tenuta delle scritture contabili societarie potessero derivare le conseguenze antigiuridiche stigmatizzate dalle norme delle quali si è affermata la violazione); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 I