Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds regarding expert evidence and causation burden of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to dismiss a continued crime charge due to prescription and to confirm civil liabilities. The court rejected the arguments as generic, citing established jurisprudence that expert evidence is neutral and not decisive, and that causation must be evaluated by the trial court using the 'more probable than not' standard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 493, 495 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 111 Cost.; The failure to order an expert examination does not constitute a ground for cassation as such evidence is neutral and discretionary, while the trial court's assessment of causation based on the 'more probable than not' criterion is not subject to review for plausibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERCHIA SALVATORE nato a MASSAFRA il 24/05/1953 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che D'ERCHIA SALVATORE ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in data 5 luglio 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, e 595, comma 3, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato continuato ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192, 493 e 495 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, «La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez.
U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936); donde, il pur dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego di implementazione istruttoria, è generico e non consentito in questa sede, giacché affidato a rilievi che nulla di specifico adducono in ordine alla ritenuta inutilità dell'incombente istruttorio richiesto; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, attenendosi al dictum della Corte Costituzionale, enunciato con la sentenza n. 182 del 2021, ha correttamente motivato nel senso che, in riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra il fatto di reato e il danno, la valutazione del giudice di merito (anche in sede penale), deve avvenire secondo il criterio del "più probabile che non", di modo che la valutazione in tal senso compiuta dalla Corte territoriale non può essere scrutinata in questa sede in quanto affidata ad argomentazioni più che plausibili (vedasi pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023