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Ordinanza — n. 953/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances regarding evidence and lack of specific reasoning in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Fanelli inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for impersonation based on generic complaints regarding the violation of law and the reasoning on evidence. The court rejected these arguments as merely repetitive of grievances already properly addressed by the trial judges and lacking the specific, decisive, and unexpected misinterpretation of evidence required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grievances are generic and merely reproduce criticisms already adequately examined by the judges of the case, failing to allege specific, decisive, and unexpected misinterpretations of the evidentiary sources.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances rejection evidence misinterpretation standard criminal conviction review specific reasoning requirement condotta colpevole mancanza di disciplina colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 494 cod. pen
- che, con la sentenza in data 25 maggio 2023, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna inflitta a FANELLI ANTONIO per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANELLI ANTONIO nato a LUCERA il 03/02/1976 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza in data 25 maggio 2023, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna inflitta a FANELLI ANTONIO per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Santa Croce di Magliano il 20 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in cui è stato evidenziato come l'identificazione dell'imputato come autore della condotta di sostituzione di persona fosse corroborata dal contenuto della deposizione del teste qualificato, Sottufficiale dei Carabinieri Leo Oronzo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres