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Ordinanza — n. 950/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 950/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZEKAS ISTVAN ( CUI 01XAWP1 ) nato a ARAD( ROMANIA) il 22/02/1976 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; \ - che FAZEKAS ISTVAN ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 22 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Verona il 27 marzo 2019);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 950/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Verona il 27 marzo 2019);

Parole chiave

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contraffazione di merci inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali fatture fittizie falsa dichiarazione della parte infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZEKAS ISTVAN ( CUI 01XAWP1 ) nato a ARAD( ROMANIA) il 22/02/1976 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; \

RITENUTO IN FATTO

- che FAZEKAS ISTVAN ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 22 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Verona il 27 marzo 2019);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la falsificazione fosse avvenuta in Italia, è generico e manifestamente infondato, avuto riguardo alla specifica indicazione, contenuta nella sentenza impugnata, delle circostanze comprovanti la commissione in Italia della condotta di concorso nella contraffazione della patente di guida (cfr. pagg. 9 - 11); - che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria, sconta l'inammissibilità originaria del corrispondente motivo di appello, posto che la richiesta di conversione della pena era solo enunciata e non argomentata; - che il terzo motivo che denuncia il vizio di violazione di legge, è manifestamente infondato, atteso che la concessione del rinvio dell'udienza fissata per il giorno 22 dicembre 2022, richiesto dalla difesa dell'imputato e giustificato dalla prossima entrata in vigore della c.d. 'Riforma Cartabia', contenente norme più favorevoli all'imputato stesso, segnatamente, quanto all'istituto della particolare tenuità del fatto, costituiva facoltà meramente discrezionale della Corte, che, come tale, non doveva essere necessariamente corredata da specifica motivazione, tanto più che la Corte territoriale ha escluso con motivazione congrua proprio che nella fattispecie concreta difettasse dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. il presupposto essenziale e comune alla 'Riforma', ossia la 'minima offensività del fatto'; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il