Italian Court dismisses appeal regarding accessory bankruptcy penalty dosing as discretionary and non-reviewable on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Acquaviva's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Acquaviva challenged the appellate court's discretionary reduction of his accessory bankruptcy penalty to three years, arguing a violation of law regarding sentencing criteria. The court ruled that such discretionary dosing, when properly motivated and within statutory limits, cannot be reviewed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appellate court's discretionary determination of accessory bankruptcy penalties within statutory maximums, based on specific criteria and properly motivated, is not subject to review on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAVIVA GIOVANNI nato a BARI il 05/05/1987 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad Acquaviva Giovanni, imputato del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1 e 223 L.F., la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri utilizzati dalla Corte per il giudizio dosimetrico della pena accessoria ex art. 216, comma 4, L.F.; - che la modulazione officiosa della pena accessoria fallimentare, in quanto non ricompresa nell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., non preclude la ricorribilità per cassazione della statuizione sul punto; - che il proposto motivo è, comunque, inammissibile, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale.» (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856), come accaduto nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha plausibilmente spiegato come la riduzione della durata delle pene accessorie ad anni tre fosse appropriata rispetto ai fatti accertati ed alla personalità dell'imputato (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr