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Ordinanza — n. 942/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming incompatibility between recidiva reiterata and continuazione in Italian criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that recidiva reiterata and continuazione are mutually exclusive. The appellant argued that recognizing repeated recidivism alongside a continuation bond violated legal principles, but the court found this argument infounded. The decision relies on established precedent stating that these institutions serve different purposes and can coexist without contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 496 c.p.; Art. 63 c.p.: There is no incompatibility between the institutions of repeated recidivism and continuation, as the latter is merely a legal fiction for sentencing mitigation and does not preclude the application of both.

Parole chiave

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recidiva reiterata continuazione penale incompatibilità istituti fictio iuris Corte di Cassazione condanna per recidiva spese processuali uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 496 c.p.
- che SABIR SALAH EDDINE ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 16 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod.
Art. 63 c.p.
art. 496 cod. pen
- che SABIR SALAH EDDINE ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 16 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018
Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018
275296), di modo che è immune da censure la sentenza che riconosca la recidiva reiterata riguardo più precedenti condanne inflitte al ricorrente, tra le quali sia stata riconosciuta la continuazione (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABIR SALAH EDDINE (CUI 04ZYABN ) nato a CHIARI il 06/09/1995 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che SABIR SALAH EDDINE ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 16 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 5 dicembre 2017);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata in luogo della recidiva semplice, essendo le precedenti condanne unite dal vincolo della continuazione, è manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296), di modo che è immune da censure la sentenza che riconosca la recidiva reiterata riguardo più precedenti condanne inflitte al ricorrente, tra le quali sia stata riconosciuta la continuazione (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Preside