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Ordinanza — n. 940/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to specific lack of legal grounds regarding social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 940/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Valenti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Valenti argued that the lower court violated the law and failed to adequately address his current social danger, but the court found his arguments generic and devoid of specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the threshold for admissibility under criminal procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific and lack the necessary legal reasoning to justify the request.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement social danger assessment procedural costs award generic arguments rejection riesame dell'entità pena sanzioni penali criminalità grave

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SERGIO nato a FLORIDIA il 19/01/1971 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; //#

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 16 gennaio 2017, che aveva affermato la penale responsabilità di Sergio Valenti per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e dell'insufficienza della motivazione con riferimento all' attualità della pericolosità sociale del soggetto, è inammissibile in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto a fondamento delle richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13