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Ordinanza — n. 777/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for joint crime due to sufficient reasoning and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 777/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Chierchia's appeal inadmissible regarding both the credibility of co-defendants and the imposition of punishment. The lower court provided a logical, non-arbitrary assessment of the co-defendants' statements by weighing minor discrepancies against external corroboration and testimonial evidence. Consequently, the court upheld the conviction, noting that no valid grounds existed for generic mitigating circumstances merely because the defendant chose to appear in court for defense purposes.

Regesto Legislator

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Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal challenging the credibility of co-defendants or the severity of punishment is inadmissible if the lower court's reasoning is logical, adequately examines defense arguments, and correctly applies legal standards without arbitrariness.

Parole chiave

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joint crime conviction credibility of witnesses mitigating circumstances appeal inadmissibility procedural reasoning attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
309/1990, commesso in concorso con altre persone, deduce violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIERCHIA GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/07/1976 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che con il primo motivo di ricorso, Giuseppe Chierchia, condannato alle pene di legge per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso in concorso con altre persone, deduce violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione per essere stati ritenuti credibili i coimputati chiamanti in correità senza effettuare una valutazione di attendibilità intrinseca e trascurando le incongruenze e contraddizioni del loro narrato e l'assenza di riscontri esterni, tali non essendo le dichiarazioni rese dai due testi richiamati in sentenza;

Considerato che il motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale reso articolata e non illogica motivazione nel ritenere intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le convergenti dichiarazioni dei due coimputati, argomentando sulla marginalità e comprensibilità delle piccole discrepanze riscontrabili tra le dichiarazioni rese nelle diverse occasioni e sulla sussistenza dei riscontri esterni rappresentanti anche - ma non solo - dalle dichiarazioni testimoniali, con ciò rendendo una valutazione di merito che, in quanto corretta in diritto ed adeguatamente motivata, si sottrae a censure in questa sede di legittimità;

Rilevato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso, trattandosi di critica afferente al trattamento punitivo a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione e di un adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la sentenza, anche qui con giudizio insindacabile, escluso che ricorressero ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non potendosi le stesse ravvisarsi nel fatto che, per mere esigenze difensive, l'imputato abbia deciso di sottoporsi ad esame in giudizio, a fronte di elementi negativi ostativi ritenuti prevalenti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della ossa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della é4ssa delle ammende. Così deciso il 1° d