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Ordinanza — n. 772/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 772/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLA LED3ON nato il 17/05/1996 avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di FROSINONE/dato a vn7157rattigri udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169;

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione remissione della pena abbandono del procedimento penale attenuazione libera della pena motivi di cassazione disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLA LED3ON nato il 17/05/1996 avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di FROSINONE/dato a vn7157rattigri udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169;

Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della &ssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre