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Ordinanza — n. 771/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet specific grounds under Art. 448 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Giuseppe Zappala, challenged the sentencing treatment under Article 444, but the Court found his arguments did not fall within the narrow exceptions for cassation against a plea-bargain judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain judgment is inadmissible unless it concerns the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and general lack of motivation is not a valid ground.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment cassation grounds lack of motivation procedural costs attenuazione della pena alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA' GIUSEPPE nato a CATANIA il 14/10/1970 avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169;

Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2