Ordinanza — n. 768/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAPINTO VITO nato a GRUMO APPULA il 12/12/1994 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI/dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso presentato dall'imputato Vito Colapinto contro la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 768/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAPINTO VITO nato a GRUMO APPULA il 12/12/1994 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI/dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso presentato dall'imputato Vito Colapinto contro la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2023.