Cassation court dismisses appeals as factual review and sentencing arguments are inadmissible in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Rageh Salem and Rageh Adel inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to properly reconstruct facts regarding their role as de facto administrators and denied generic mitigating circumstances. The court ruled that such complaints concern factual reconstruction and sentencing discretion, which fall outside the scope of the cassation review limited to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the assessment of mitigating circumstances are inadmissible in the Italian Court of Cassation, as these matters belong exclusively to the trial court's power of fact-finding and sentencing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGEH SALEM nato il 14/07/1979 RAGEH ADEL nato il 16/06/1968 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo dei distinti ricorsi proposti da Rageh Salem e Rageh Adel, con cui si lamenta il vizio di motivazione per essere gli stessi stati ritenuti amministratori di fatto della società rispetto alla quale è stata omessa la presentazione delle dichiarazioni fiscali integrante il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, non è consentito dalla legge nel giudizio di cassazione, trattandosi di doglianze concernenti la ricostruzione del fatto e volte a prefigurare una diversa valutazione delle prove (in particolare della deposizione della teste Zemolin e delle prove documentali) estranea al sindacato di legittimità, recando la sentenza non illogica motivazione circa le funzioni gestorie svolte dagli imputati nella società formalmente amministrata da una "testa di legno";
Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è parimenti consentito in sede di legittimità, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto, diversamente da quanto si allega, da sufficiente e non contraddittoria motivazione e adeguata analisi delle doglianze difensive, peraltro soltanto genericamente rappresentate quanto a pretese condotte post factum favorevolmente valutabili; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Gssa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ossa delle ammende. Così deciso il 1° dicembr