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Ordinanza — n. 756/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as punishment issues are non-justiciable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Diop and Thiam inadmissible, ordering them to pay fines. The defendants argued for a different application of recidivism laws and claimed a flaw in the lower court's reasoning regarding their increased danger. The court rejected these arguments because issues concerning the severity of punishment fall outside the scope of cassation review, leaving the territorial court's assessment of merit unchallengable.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99 c.p.; Art. 73 c.p.: Appeals to the Court of Cassation concerning the severity of punishment or the application of recidivism rules are inadmissible as they pertain to the merits of the case, which are reserved for the territorial courts.

Parole chiave

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recidivism application punishment severity cassation inadmissibility merit review exclusion Italian criminal procedure recidiva nell'infrazione aggravamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 99 c.p.
Art. 73 c.p.
D.P.R. 309 del 1990
73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, deducono erronea applicazione dell'art.99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP MOUSTAPHA (CUI: 03261XT) nato il 24/09/1975 THIAM KHADIM (CUI: 04KTOV4) nato il 20/03/1988 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, gli imputati, condannati alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, deducono erronea applicazione dell'art.99 cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata esclusione degli effetti della recidiva ad entrambi contestata;

Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale spiegato, con valutazione di merito qui insindacabile e con la quale i ricorrenti neppure completamente si confrontano, le ragioni per cui il reato sub iudice, pur di modesta gravità, è da ritenersi espressione di maggior pericolosità in forza dei precedenti che avevano giustificato per entrambi gli imputati la contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale, anche specifica per l'imputato Diop;

Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della (Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della‘assa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 202