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Ordinanza — n. 755/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on tax evasion charges citing inadmissibility of factual grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Trubia's appeal inadmissible for failing to meet strict procedural requirements under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Trubia argued that the lower court erred in finding specific intent to evade taxes and incorrectly applied the law regarding tax thresholds and continuance of offenses. The court rejected these claims as mere complaints about factual reconstruction that had already been thoroughly examined and dismissed with sound legal reasoning in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on mere grievances regarding the factual reconstruction of the case or the assessment of specific intent are inadmissible if the lower court's reasoning was not illogical and the issues were already adequately examined.

Parole chiave

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tax evasion specific intent inadmissible appeal grounds continuation of offenses factual reconstruction review Article 616 criminal procedure omission of tax declarations penal threshold relevance dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs. 74 del 2000
Art. 4 d.lgs. 74 del 2000
Art. 81 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l'invocata continuazione con il reato di cui all'art.
Art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000
e vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l'invocata continuazione con il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 81 cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono violazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUBIA LUIGI nato a MAZZARINO il 11/12/1952 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Luigi Trubia, condannato alle pene di legge per i reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per aver omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative all'imposta sui redditi della società di cui era amministratore per le annualità 2011 e 2012, deduce la violazione della legge penale ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione, per essere stato ritenuto il dolo specifico di evasione, anche sull'errato rilievo che l'imposta evasa risultava essere quasi doppia rispetto alla soglia di rilevanza penale, trattandosi di condotta che andava semmai sussunta nella diversa fattispecie di all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000, posto che l'omissione riguardava le rate annuali di una plusvalenza rateizzata in cinque anni il cui obbligo dichiarativo era stato regolarmente assolto nell'anno 2008;

Considerato che tale motivo è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite in sede di legittimità, prospettandosi mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente sussunto la condotta nella violazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 - essendo pacifica l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi per le annualità 2011 e 2012 - ed essendo stata non illogicamente argomentata la prova del dolo specifico di evasione, tratta anche dal fatto che le imposte sulla plusvalenza di competenza di quelle annualità, correttamente stimate in circa il doppio della soglia di rilevanza penale (venendo in rilievo la sola imposta sui redditi e non anche quella sul valore aggiunto), non furono in effetti mai versate e che l'illecito è stato reiterato per due annualità consecutive, senza che la condotta omissiva, argomenta la sentenza, sia stata in altro modo giustificata (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l'invocata continuazione con il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000 precedentemente giudicato in relazione all'omesso versamento, consumato nel dicembre 2009, dell'IVA dovuta con riguardo alla precedente annualità - è parimenti inammissibile, trattandosi di doglianza concernente il trattamento punitivo a fronte di sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; ed invero, la mancanza di prova dell'unicità del disegno criminoso, con valutazione di merito non illogicamente argomentata e qui non altrimenti sindacabile, è stata adeguatamente e correttamente argomentata e la valutazione non è inficiata dal fatto che l'omesso versamento già giudicato sia stato in sentenza evocato con riguardo al 2008 (annualità di maturazione del debito IVA non versato) piuttosto che con riguardo al 2009 (momento consumativo), avendo la Corte territoriale avuto ben presente, specificandolo correttamente in sentenza (pag. 9), che la distanza temporale tra la commissione dei reati per cui si richiedeva il riconoscimento della continuazione era di almeno tre anni, elemento, questo, correttamente valutato, insieme agli altri menzionati, come ostativo all'accoglimento della richiesta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della ssa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d