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Ordinanza — n. 754/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 754/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 754/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HE LUFEN nato il 21/02/1977 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, He Lufen, condannata alle pene di legge per il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, deduce violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per aver la sentenza d'appello giustificato la mancata traduzione in lingua cinese dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio senza consentire di comprendere le ragioni e gli elementi da cui è stata ricavata la asserita conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputata;

Regesto Legislator

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art. 143 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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diritto di traduzione difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero analisi linguistica di provenienza memoria illeggibile utilizzazione delle lingue

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HE LUFEN nato il 21/02/1977 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, He Lufen, condannata alle pene di legge per il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, deduce violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per aver la sentenza d'appello giustificato la mancata traduzione in lingua cinese dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio senza consentire di comprendere le ragioni e gli elementi da cui è stata ricavata la asserita conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputata;

Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura proposti con l'appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale senza una specifica critica delle argomentazioni addotte, posto che il generico ricorso non esamina in alcun modo il verbale di perquisizione e sequestro dal quale i giudici di merito, con doppia decisione conforme, hanno evinto la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputata, così da far comprendere a questa Corte le ragioni della censura avanzata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della (assa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2