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Ordinanza — n. 753/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for missing evidence regarding a phone number and alleged violations of constitutional rights, but the court found these arguments too generic. The decision rests on the requirement that cassation grounds must be specific and legally grounded rather than mere complaints about factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of complaints regarding the factual reconstruction of the case without specific allegations of distortion of evidence or precise legal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds factual reconstruction review criminal procedure code procedural costs award testimonianza inattendibile indizio accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
309/1990, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
73, comma 5, t.u.s., sicché non si ravvisa sul punto alcuna omessa motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, t.u.s.
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, condannato alle pene di legge per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
73, comma 5, t.u.s., sicché non si ravvisa sul punto alcuna omessa motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFONZETTI ALESSIO nato a TARANTO il 20/01/1991 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, condannato alle pene di legge per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo a mancati accertamenti concernenti il numero telefonico, privo di prefisso, da lui comunicato al coimputato Tangorra e, nel corpo del motivo, lamenta ulteriori mancati accertamenti e inesattezze concernenti la ricostruzione del fatto;

Considerato che - in disparte il fatto che la sentenza impugnata, sul punto non specificamente contestata, non attesta che l'appellante, peraltro giudicato con rito abbreviato, avesse avanzato richieste di rinnovazione istruttoria del cui mancato accoglimento si possa dolere in questa sede - il motivo è inammissibile perché contiene mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto e prefigura una rivalutazione e alternativa lettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità in quanto avulsa da specifiche deduzioni di travisamento probatorio, tale ovviamente non essendo la mera critica sulla valutazione delle prove che il ricorrente invece sviluppa a fronte di una motivazione che non presta il fianco a censure di manifesta illogicità;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. - è parimenti inammissibile per genericità, perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, mentre, contrariamente a quanto si allega, l'odierno ricorrente, a differenza del coimputato Tangorra, non aveva con l'appello richiesto la riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., sicché non si ravvisa sul punto alcuna omessa motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della gassa delle ammende. Così deciso il 10 di