Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues in prior settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the parties had previously reached a settlement agreement. The appellant argued violations of procedural articles and reasoning defects, but the court found these grounds waived by the prior accord. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.: A settlement agreement waives all further grievances in the appeal stage, except for illegal sentencing and specific defects in the party's will or prosecutor's consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONDO FABRIZIO nato a ROMA il 17/02/1974 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA IZ2Q-alausaZ12-12gir-ti. udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della fossa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre