Ordinanza — n. 747/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE FRANCESCO nato a COLLEFERRO il 05/02/1982 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Francesco Torre, condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. sul rilievo che sarebbe dubbia l'appartenenza all'imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nella stanza dal medesimo occupata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 747/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che si tratta di motivo generico con cui ci si limita a prospettare mere doglianze in punto di fatto non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale argomentato, con non illogica motivazione con cui il ricorrente non si confronta, le ragioni che inducevano ad attribuire all'imputato lo stupefacente, avendo il medesimo cercato di occultarlo allorquando fu sorpreso dalle forze dell'ordine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE FRANCESCO nato a COLLEFERRO il 05/02/1982 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Francesco Torre, condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. sul rilievo che sarebbe dubbia l'appartenenza all'imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nella stanza dal medesimo occupata;
Considerato che si tratta di motivo generico con cui ci si limita a prospettare mere doglianze in punto di fatto non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale argomentato, con non illogica motivazione con cui il ricorrente non si confronta, le ragioni che inducevano ad attribuire all'imputato lo stupefacente, avendo il medesimo cercato di occultarlo allorquando fu sorpreso dalle forze dell'ordine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2023.