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Ordinanza — n. 746/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as non-allowed in sentencing review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for generic mitigating circumstances is not permitted in sentencing review proceedings. The appellant, convicted for VAT declaration omission and simple bankruptcy, argued that the lower court failed to consider general leniency factors. The court rejected this, noting that sentencing discretion is a matter of merit review and that the appellant's post-crime conduct was not favorable due to incomplete accounting delivery.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals regarding the application of generic mitigating circumstances in sentencing are inadmissible as they pertain to the discretionary power of the trial court on matters of merit.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing review proceedings Cassation inadmissibility merit review discretion bankruptcy offense rimborso dell'IVA caso di rigore economico sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO GIOACCHINO nato a PALERMO il 04/03/1981 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Gioacchino Rubino, condannato alle pene di legge per i reati di omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dell'anno 2015 e per bancarotta semplice documentale, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale spiegato, con valutazione di merito qui insindacabile, le ragioni ritenute ostative, senza che le critiche svolte in ricorso inficino la logicità del percorso argomentativo; tali critiche sono infatti fondate, per un verso, su elementi analizzati e non illogicamente disattesi dalla sentenza impugnata, la quale ha argomentato la negativa rilevanza dei precedenti penali e ha ritenuto che la condotta successiva al reato non potesse essere favorevolmente valutata (non avendo l'imputato consegnato alla curatela, come pure si era impegnato a fare, tutta la documentazione contabile della società in suo possesso), per altro verso su elementi del tutto generici o comunque all'evidenza insussistenti (si allude alla pretesa mancanza di dolo a fronte della condanna anche per un delitto doloso come quello di cui all'art 5 d.lgs. 74 del 2000, la cui sussistenza non viene in questa sede contestata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicem