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Ordinanza — n. 745/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and reproduction of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 745/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on factual contribution and qualified recidivism, but the court found these arguments merely generic and repetitive of issues already thoroughly examined by the trial judge. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific legal grounds required for admissibility at the stage of jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic complaints or mere reproductions of facts and arguments already decided by the court of first instance without new legal reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility generic complaints repetition of merits qualified recidivism procedural costs Cassation appeal legal grounds sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA SALVATORE nato a NAPOLI il 18/08/1983 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 174 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici ,corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (Si vedano, in particolare, pag. 4, sulla rilevanza del contributo fornito dal ricorrente al fatto; pagg. 4-5 sulla ritenuta recidiva qualificata, motivata in modo tutt'altro che insufficiente e viziato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10