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Ordinanza — n. 744/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on recidivism and asset confiscation, but the court ruled these were merely factual complaints rather than legal arguments. Consequently, the court determined the appeal lacked the necessary legal basis required for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints, generic arguments, or mere reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints cassation admissibility recidivism evaluation asset confiscation recidiva nell'infrazione recupero dei costi restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
art. 240-bis cod. pen
5 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha giustificato la confisca del danaro anche per la presenza delle condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARRO EMANUELE nato a NAPOLI il 04/12/1977 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 168 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e non manifestamente illogici (quanto alla valutazione sulla sussistenza della contestata recidiva, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, che ha sufficientemente risposto ai rilievi sollevati dalla difesa, come sintetizzati a pag. 3 e non contestati in questa sede) e manifestamente infondati (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha giustificato la confisca del danaro anche per la presenza delle condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il