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Ordinanza — n. 743/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grievances lack specificity and repeat merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a specific reason regarding the lack of motivation for a relationem, but the court found the grievances generic and non-specific. Furthermore, the court determined that the appellant's claims regarding criminal liability merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law must be specific; generic grievances are inadmissible, and arguments already decided by the court of first instance cannot be re-litigated.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Generic Grievances Relationem Motivation Reiteration of Merits Cassa delle Ammende Specificity Requirement difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALMA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/03/1970 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 166 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche (quanto al difetto di motivazione per il ricorso ad una motivazione per relationem) e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/1