Italian Court dismisses appeal as generic grievances lack specificity and repeat merits already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a specific reason regarding the lack of motivation for a relationem, but the court found the grievances generic and non-specific. Furthermore, the court determined that the appellant's claims regarding criminal liability merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law must be specific; generic grievances are inadmissible, and arguments already decided by the court of first instance cannot be re-litigated.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALMA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/03/1970 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 166 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche (quanto al difetto di motivazione per il ricorso ad una motivazione per relationem) e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/1