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Ordinanza — n. 742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and correct first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gavrilă George Adrian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding drug possession and sentencing, arguing for specific legal interpretations on drug allocation and statutory mitigation. The court rejected these claims because they merely reiterate arguments already thoroughly examined and correctly dismissed by the lower court without presenting new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds; arguments already examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of new grounds drug possession sentencing statutory mitigation court of cassation dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
3-5; alla esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., cfr.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
7; al mancato riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., posto che la Corte di appello ha in ogni caso offerto una adeguata giustificazione sul punto, cfr.
art. 131-bis cod. pen
3-5; alla esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVRILA GEORGE ADRIAN nato il 04/04/1998 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 164 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (quanto, in particolare, alla destinazione dello stupefacente detenuto, cfr. pagg. 3-5; alla esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., cfr. pag. 7; al mancato riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., posto che la Corte di appello ha in ogni caso offerto una adeguata giustificazione sul punto, cfr. pag. 8, con riferimento alla "speciale tenuità" che deve riguardare congiuntamente sia l'entità del lucro perseguito che la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata, come affermato da Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, § 16); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i