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Ordinanza — n. 741/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaints lacking specific criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 741/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient motivation, but the court found this to be a generic complaint without specific criticism of the reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the legal requirements for admissibility in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for illegality is inadmissible if it consists merely of generic complaints regarding the insufficiency of motivation without offering a specific critique of the justifying reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints insufficient motivation legitimacy proceeding specific criticism required procedural costs Cassazione ordinanza sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA ANTONINO nato a MENFI il 24/05/1960 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; t n. 156 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche che si limitano a denunciare la "insufficienza della motivazione" senza alcuna specifica critica al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata prima facie ampiamente articolato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/