Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and repetition of merits already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as generic complaints and mere repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the court upheld the lower court's decision regarding the defendant's conduct and the denial of the mitigating provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic grievances or mere repetitions of facts already decided by the court of first instance render the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE SALVATORE nato a PALERMO il 28/06/1998 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 155 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha rigettato la tesi difensiva della inoffensività della condotta contestata all'imputato, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce degli esiti della consulenza tossicologica, oggetto in questa sede di apprezzamenti essertivi quanto al suo contenuto; pag. 3 della sentenza impugnata, quanto al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ancorato dalla Corte di appello alle modalità del fatto, come accertate in sede di merito);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il