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Ordinanza — n. 739/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 739/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Busini Diego, argued against a lower court decision based on a generic complaint regarding the lack of specific reasoning on Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the grounds constituted mere generic grievances rather than admissible legal arguments required for a legitimacy appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal for legitimacy is inadmissible if it consists solely of generic complaints or a mere denunciation of omitted reasoning without specific legal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal for Legitimacy Inadmissible Appeal Generic Grievances Omitted Reasoning Article 129 Code Procedural Costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
152 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, limitate alla sola denuncia della omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
152 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, limitate alla sola denuncia della omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSINI DIEGO nato a ROMA il 23/12/1975 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 152 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, limitate alla sola denuncia della omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/