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Ordinanza — n. 738/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 738/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA NATALE nato a CASTELVETRANO il 06/10/1958 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 151 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha disatteso - alla luce della ricostruzione del fatto come descritto dalla sentenza di primo grado, a pag. 2 e 3 - la tesi difensiva volta a inquadrare la condotta tenuta dal ricorrente in un'attività non minacciosa ma soltanto di mero disprezzo o priva di dolo);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 738/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 151 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha disatteso - alla luce della ricostruzione del fatto come descritto dalla sentenza di primo grado, a pag. 2 e 3 - la tesi difensiva volta a inquadrare la condotta tenuta dal ricorrente in un'attività non minacciosa ma soltanto di mero disprezzo o priva di dolo);

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio allontanamento malgrado rischio di persecuzione sanzione disciplinare del notaio violenza o minaccia contro le autorità pericolo di tortura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA NATALE nato a CASTELVETRANO il 06/10/1958 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 151 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha disatteso - alla luce della ricostruzione del fatto come descritto dalla sentenza di primo grado, a pag. 2 e 3 - la tesi difensiva volta a inquadrare la condotta tenuta dal ricorrente in un'attività non minacciosa ma soltanto di mero disprezzo o priva di dolo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il