Italian Court dismisses appeal for generic grievances not meeting admissibility requirements under law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Diop Samba inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments were merely generic complaints that merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to present new grounds required for admissibility in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new grounds; generic grievances or mere repetitions of issues already decided by the lower court are inadmissible in jurisdictional proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP SAMBA (CUI: 05LFYZV) nato il 26/03/1981 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti • argomenti giuridici dal giudice di merito (al di là della tipologia di sanzione sostitutiva richiesta con l'appello - tra l'altro in ogni caso in modo del tutto generico - la Corte di appello ha indicato il criterio ostativo alla applicazione di sanzioni sostitutive che non solo era valido in via generale, ma risultava anche coerente con la riforma della materia ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2022);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il