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Ordinanza — n. 736/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 736/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 736/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ROBERTO nato a CARINI il 20/12/1995 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di fatto rispetto a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, pag. 2, sul diniego delle attenuanti .generiche) e preluse (quanto alla prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/1

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 736/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di fatto rispetto a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, pag. 2, sul diniego delle attenuanti .generiche) e preluse (quanto alla prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/1

Parole chiave

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condono delle spese procedurali esame di cassazione domanda di ricusazione attenuazione libera della pena diritto di ottenere una decisione cancellazione dall'albo avvocati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ROBERTO nato a CARINI il 20/12/1995 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di fatto rispetto a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, pag. 2, sul diniego delle attenuanti .generiche) e preluse (quanto alla prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/1