Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to account for recidiva in prescription calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant failed to consider specific recidiva rules when calculating the prescription period. The applicant argued against a sentence reduction but neglected the mandatory double increase in the prescription timeline required by Articles 157 and 161 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal legally impermissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma f, cod. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if the applicant fails to account for the mandatory increase in the prescription period resulting from specific recidiva when challenging a suspended sentence.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO MAURIZIO nato a GENOVA il 25/11/1974 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 142 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate, quanto al calcolo del periodo di prescrizione in presenza di recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (il ricorrente non ha infatti tenuto del doppia aumento previsto per la suddetta recidiva, prima dall'art. 157, secondo comma cod. pen., per determinare il tempo necessario a prescrivere, e poi dall'art. 161, secondo comma f, cod. pen.(per stabilire la durata della sospensione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1