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Ordinanza — n. 733/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 733/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the arguments were merely factual complaints and repetitions of issues already correctly resolved by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the requisite legal novelty required for admissibility in a final review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere repetitions of arguments already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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admissibility appeal interest of law factual complaints repetitive arguments Corte di Cassazione procedural inadmissibility court costs fine revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA SALVATORE nato a CATANIA il 19/09/1993 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 130 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rnanifesti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda delittuosa), nonché censure sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata abbia adeguatamente valutato la richiesta difensiva, indicando gli elementi ostativi ad una rivisitazione della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il