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Ordinanza — n. 732/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 732/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a remand regarding a lawyer's conflict of interest, but the court found the grievances too generic for a legitimacy proceeding. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide specific reasons why the lower court's decision should be overturned.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings must be specific; generic complaints without detailed legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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legitimacy proceeding inadmissible appeal generic grievances specific legal grounds conflict of interest procedural costs Cassation court motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTOCI ROSARIO nato a RAGUSA il 12/11/1985 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 123 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in ogni caso generiche, in quanto al di là della motivazione che ha portato la Corte di appello a respingere la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore a comparire per concorrenti' impegni professionali (rito cartolare), era onere del ricorrente illustrare in questa sede le ragioni per cui tale istanza andasse accolta (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10