Ordinanza — n. 730/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC ANGELA nato a GENOVA il 06/07/1965 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 119 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in larga parte generiche e astratte sulla motivazione della recidiva e per il resto meramente oppositive e aspecifiche rispetto alla motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale a pag. 11 della sentenza impugnata (dove è spiegato adeguatamente, con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici manifesti, perché la commissione di un nuovo reato sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 730/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 119 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in larga parte generiche e astratte sulla motivazione della recidiva e per il resto meramente oppositive e aspecifiche rispetto alla motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale a pag. 11 della sentenza impugnata (dove è spiegato adeguatamente, con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici manifesti, perché la commissione di un nuovo reato sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC ANGELA nato a GENOVA il 06/07/1965 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 119 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in larga parte generiche e astratte sulla motivazione della recidiva e per il resto meramente oppositive e aspecifiche rispetto alla motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale a pag. 11 della sentenza impugnata (dove è spiegato adeguatamente, con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici manifesti, perché la commissione di un nuovo reato sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10