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Ordinanza — n. 729/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic facts and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a drug misuse conviction, but the court found the first ground factually generic and the second ground merit-based without specific allegations. Consequently, the court ruled that the arguments were not permitted in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and not generic; arguments concerning facts or merits are inadmissible in final review proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic facts merit arguments final review drug misuse conviction traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
2 della sentenza impugnata sulle plurime, convergenti e univoche circostanze valorizzate dalla Corte di appello per affermare la illecita destinazione dello stupefacente); - il secondo motivo sul diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGURA SERGIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 31/05/1972 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 118 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo sulla destinazione dello stupefacente detenuto dal ricorrente da mere doglianze in punto di fatto, generiche 'e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulle plurime, convergenti e univoche circostanze valorizzate dalla Corte di appello per affermare la illecita destinazione dello stupefacente); - il secondo motivo sul diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.

è generico e di merito, in quanto il ricorrente si dilunga sui possibili profili positivi da valutare ma non allega quali siano i fattori attenuanti che erano stati specificatamente indicati nei motivi di impugnazione e che il giudice non ha valutato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso