Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of logical flaws in first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on drug evasion and possession, but the court rejected these as mere complaints lacking legal merit. The decision rests on the principle that cassation reviews cannot address factual disputes or generic criticisms of evidence evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist merely of complaints regarding facts or generic criticisms of evidence assessment, provided the first-instance judgment contains no manifest logical flaws.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTARINO PIETRO nato a BARI il 28/09/1997 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 117 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche quanto alla valutazione della prova per i reati di evasione e di detenzione di stupefacente (critiche all'evidenza estranee alla nozione di travisamento della prova) e comunque meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti (quanto all'evasione connessa "all'uscita dalla abitazione") e privi di vizi logici manifesti rilevabili in questa sede (quanto alla scena osservata dalla p.g. e alla sostanziale disponibilità dello stupefacente in sequestro);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1