Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 727/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere grievances and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a public hearing and challenged the lower court's factual findings regarding the alleged crime of complicity. The court rejected these claims as mere grievances that merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new arguments or evidence; mere grievances, generic complaints, or repetitions of issues already decided by the court of first instance render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal mere grievances Court of Cassation procedural economy repetition of arguments reiterazione di reati penali riconsiderazione riapertura dell'istruttoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTORINA ANTONINO nato a CATANIA il 26/08/1974 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 115 OSSERVA Letta la memoria difensiva presentata dal ricorrente con la quale si chiede che il ricorso sia assegnato alla Sezione ordinaria e trattato in pubblica udienza, contestando la rilevata inammissibilità dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della vicenda delittuosa operata attraverso plurimi, convergenti e univoci elementi indiziari, puntualmente esposti dalla Corte territoriale senza manifeste fratture logiche, anche al fine di disattendere la tesi difensiva di qualificazione dei fatti in favoreggiamento; pag. 5 della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, fondato su una valutazione non manifestamente illogica o errata in diritto della irrilevanza e inconsistenza degli elementi "positivi" indicati dalla difesa nell'appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec