Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on witness credibility and the nature of the aiding offense, but the court rejected these as mere factual grievances. The court ruled that the lower court's reasoning was legally sound and the appeal contained no admissible legal grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when based solely on factual complaints, generic arguments, or mere dissatisfaction with the lower court's findings, provided the lower court's reasoning is legally correct and free of logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELOGU GIUSEPPE nato a SAGAMA il 19/04/1962 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; .ek n. 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti .e privi di vizi logici rilevabili in questa sede (quanto all'attendibilità del teste Francesco Zucca e sulla ricostruzione della vicenda ai fini dei capi ae c), si vedano, in particolare, pagg. da 10 a 13 della sentenza impugnata; quanto all'idoneità della condotta ai fini del reato di favoreggiamento personale, cfr. pagg. 7-8 e 13 della sentenza impugnata, conformi alla natura di reato di pericolo, tra tante, Sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109, e con dolo generico, per tutte, Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Rv. 278316);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso