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Ordinanza — n. 723/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere grievances and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on criminal responsibility and sentencing, but the court found these arguments to be mere complaints rather than new legal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal failed because it merely reproduced facts already reviewed by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere grievances regarding facts or generic reproductions of arguments already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere grievances Court of Cassation procedural costs criminal liability reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod. pen
19 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato su legittimo parametro desunto dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEARCA DANILO nato a SORGONO il 24/12/1977 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 111 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 10-11 nonché 16-18 della sentenza f impugnata sulla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato contestato e sulla irrilevanza delle prove richieste; pag. 19 della sentenza impugnata sulla esclusione della ipotesi del fatto lieve, in ragione della importanza della piantagione e dell'entità ingente dello stupefacente ricavabile dalle numerose piante rinvenute, evidentemente sulla base del grado di maturazione delle stesse; pag. 19 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato su legittimo parametro desunto dall'art. 133 cod. pen. quanto alla negativa personalità del ricorrente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso