Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 722/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere grievances and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 722/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bagnardi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments presented were merely grievances regarding factual disputes already thoroughly examined by the lower court on correct legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce new legal issues suitable for a review on points of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals on points of law are inadmissible if they consist solely of mere grievances, generic complaints, or mere reproductions of arguments already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal on points of law inadmissible appeal mere grievances reproductive arguments procedural costs Cassa delle ammende drug possession consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNARDI FLAVIO nato a MESAGNE il 15/12/1986 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 110 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata sul ritenuto concorso del ricorrente nel reato di detenzione illecita di marijuana in quantità pari a 394 dosi e sulla esclusione della destinazione dello stupefacente ad uso personale e della ipotesi del fatto lieve);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il