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Ordinanza — n. 720/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 720/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 720/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELLIES AHMED nato a MILANO il 29/10/1991 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 107 OSSERVA Lette le conclusioni del difensore del ricorrente che contesta la declaratoria di inammissibilità e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere .doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il capo a)della rubrica; pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata sulla violenza esercitata dal ricorrente direttamente e deliberatamente sulla persona del pubblico ufficiale e sulla circostanza che altri colleghi di quest'ultimo si erano prima palesati identificandosi);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 720/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 107 OSSERVA Lette le conclusioni del difensore del ricorrente che contesta la declaratoria di inammissibilità e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere .doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il capo a)della rubrica; pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata sulla violenza esercitata dal ricorrente direttamente e deliberatamente sulla persona del pubblico ufficiale e sulla circostanza che altri colleghi di quest'ultimo si erano prima palesati identificandosi);

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità ricusazione del pubblico ministero permesso di promuovere un procedimento penale assenza di persecuzione censura costituzionale concussione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELLIES AHMED nato a MILANO il 29/10/1991 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 107 OSSERVA Lette le conclusioni del difensore del ricorrente che contesta la declaratoria di inammissibilità e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere .doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il capo a)della rubrica; pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata sulla violenza esercitata dal ricorrente direttamente e deliberatamente sulla persona del pubblico ufficiale e sulla circostanza che altri colleghi di quest'ultimo si erano prima palesati identificandosi);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i