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Ordinanza — n. 716/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of procedural costs and a fine. The court found the arguments relied solely on generic complaints regarding the lack of application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and insufficient reasoning, without providing any substantive legal argumentation. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.p.; Appeals based on mere generic grievances without specific legal argumentation are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of argumentation cassation requirements procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria sospesa sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZINE BADREDDINE nato il 13/01/1975 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 101 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche, che si limitano, senza alcuna argomentazione, a dedurre la mancata applicazionedell'art.129 cod. proc. pen. e la omessa motivazione sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2