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Ordinanza — n. 714/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 714/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDIGLI MARGHERITA nato a NAPOLI il 16/06/1992 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 93 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche (quanto alla ricostruzione dei fatti) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 9-10, sulla ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di rissa aggravata e per i reati di resistenza a p.u. e lesioni, dove la Corte di appello ha indicato le prove a suo carico e disatteso la tesi difensiva sulla finalità dell'intervento, nonché ribadito la natura oggettiva dell'aggravante contestata) e comunque manifestamente infondate (quanto all'assorbimento delle lesioni nel delitto di rissa aggravata, cfr. tra tante, Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, Rv. 267224;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 714/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 93 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche (quanto alla ricostruzione dei fatti) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 9-10, sulla ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di rissa aggravata e per i reati di resistenza a p.u. e lesioni, dove la Corte di appello ha indicato le prove a suo carico e disatteso la tesi difensiva sulla finalità dell'intervento, nonché ribadito la natura oggettiva dell'aggravante contestata) e comunque manifestamente infondate (quanto all'assorbimento delle lesioni nel delitto di rissa aggravata, cfr. tra tante, Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, Rv. 267224;

Parole chiave

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risarcimento del danno civile azione civile risarcimento alle vittime di reati motivi di cassazione peggioramento di uno stato anteriore lesioni conseguenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDIGLI MARGHERITA nato a NAPOLI il 16/06/1992 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 93 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche (quanto alla ricostruzione dei fatti) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 9-10, sulla ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di rissa aggravata e per i reati di resistenza a p.u. e lesioni, dove la Corte di appello ha indicato le prove a suo carico e disatteso la tesi difensiva sulla finalità dell'intervento, nonché ribadito la natura oggettiva dell'aggravante contestata) e comunque manifestamente infondate (quanto all'assorbimento delle lesioni nel delitto di rissa aggravata, cfr. tra tante, Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, Rv. 267224;

Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, in motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il