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Ordinanza — n. 711/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic theoretical criticisms and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a continued crime, arguing against the reasoning regarding evidence evaluation and sentencing mitigation. The court rejected these arguments as generic, theoretical, and inappropriate for a legitimacy review, noting the lower court's factual findings were legally sound and coherent.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals in criminal proceedings must be specific and grounded in legal errors; generic theoretical criticisms or attacks on the evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continued crime liability generic theoretical grounds legitimacy review limits sentencing mitigation denial custodial bond violations Cassa delle ammende fine inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
14 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, inoltre che gli ulteriori profili dedotti, inerenti al trattamento sanzionatorio, risultano essere stati adeguatame vagliati e disattesi con argomenti giuridici dai giudic erito: sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 385 cod. pen
14 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato, inoltre che gli ulteriori profili dedotti, inerenti al trattamento sanzionatorio, risultano essere stati adeguatame vagliati e disattesi con argomenti giuridici dai giudic erito: sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCA GENTIAN nato il 02/06/1976 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 14 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen ysviluppa motivi inammissibili, perché aventi ad oggetto censure generiche e largamente teoriche, nonché critiche non consentite in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondate; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato continuato di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova, mentre emerge che il provvedimento impugnato ha sviluppato l'accertamento dei fatti con argomentazioni giuridicamente corrette e connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori e della tesi difensiva (cfr. pagg. da 9 a 11 della sentenza impugnata).

Considerato, inoltre che gli ulteriori profili dedotti, inerenti al trattamento sanzionatorio, risultano essere stati adeguatame vagliati e disattesi con argomenti giuridici dai giudic erito: sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alle ripetute violazioni del vincolo custodiale, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e la abitualità della condotta; sia in relazione all'omessa concessione delle circostanze generiche, in mancanza di elementi valutabili positivamente e in presenza di elementi di carattere ostativo, legittimamente tratti dall'art. 133 cod. pen.; chet dag ultimo/ sull'impossibilità di una ulteriore mitigazione della pena, a fronte tra l'altro di censure di appello prive di specificità e tenuto conto anche della entità della pena base (pari al minimo edittale) e dell'aumento a titolo di continuazione, proporzionato dai giudici di merito alla negativa personalità del ricorrente e alla gravità dei fatti in esame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 'Cos