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Ordinanza — n. 708/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 708/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE MAURIZIO nato a CATANIA il 31/03/1969 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 11 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato tra all'ad 385 cod. pen., che contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico; oltre che manifestamente infondatorin presenza di una motivazione (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato legittimamente - quali parametri ex art. 133 cod. pen. - e in via assorbente i precedenti penali e le modalità del fatto (il ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari era subito dopo evaso e veniva trovato dagli agenti operanti presso l'abitazione dell'ex convivente, luogo dove era stato precedentemente arrestato per i reati di minacce e lesioni aggravate poste in essere nei confronti della donna);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 708/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 11 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato tra all'ad 385 cod. pen., che contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico; oltre che manifestamente infondatorin presenza di una motivazione (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato legittimamente - quali parametri ex art. 133 cod. pen. - e in via assorbente i precedenti penali e le modalità del fatto (il ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari era subito dopo evaso e veniva trovato dagli agenti operanti presso l'abitazione dell'ex convivente, luogo dove era stato precedentemente arrestato per i reati di minacce e lesioni aggravate poste in essere nei confronti della donna);

Parole chiave

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attenuazione della pena aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena circostanza aggravante precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
4-5 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato legittimamente - quali parametri ex art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE MAURIZIO nato a CATANIA il 31/03/1969 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 11 OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato tra all'ad 385 cod. pen., che contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico; oltre che manifestamente infondatorin presenza di una motivazione (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato legittimamente - quali parametri ex art. 133 cod. pen. - e in via assorbente i precedenti penali e le modalità del fatto (il ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari era subito dopo evaso e veniva trovato dagli agenti operanti presso l'abitazione dell'ex convivente, luogo dove era stato precedentemente arrestato per i reati di minacce e lesioni aggravate poste in essere nei confronti della donna);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il