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Ordinanza — n. 707/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and repetition of merit court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility, but the Court found these arguments were merely expressions of dissatisfaction and repetitive of issues already thoroughly examined by the Court of Appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked legal standing under the rules governing admissibility in the realm of legality.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in the realm of legality are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal admissibility realm of legality mere factual complaints repetitive arguments Court of Cassation procedural costs criminal responsibility divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA LEO nato a TERMOLI il 17/10/1982 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 10 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice .di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della_ sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato, là dove ha anche precisato che nessuna ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti era stata fornita dall'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/