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Ordinanza — n. 705/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 705/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASOTTI EUGENIO nato a MASSA il 17/12/1984 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. da 1 a 3, sulla ritenuta responsabilità concorsuale per il contestato reato) e da censure manifestamente infondate (quanto alle carenze motivazionali e al mancato esercizio del potere d'ufficio ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen. a fronte di i mezzo di prova che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta non "assolutamente" necessario per l'accertamento del fatto).

Regesto Legislator

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art. 441, comma 5 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 705/2024 — snpen · Corte di Cassazione: da 1 a 3, sulla ritenuta responsabilità concorsuale per il contestato reato) e da censure manifestamente infondate (quanto alle carenze motivazionali e al mancato esercizio del potere d'ufficio ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen. a fronte di i mezzo di prova che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta non "assolutamente" necessario per l'accertamento del fatto).

Parole chiave

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esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verdetto di colpevolezza calcolo del contributo causale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 441, comma 5 cod. proc. pen
da 1 a 3, sulla ritenuta responsabilità concorsuale per il contestato reato) e da censure manifestamente infondate (quanto alle carenze motivazionali e al mancato esercizio del potere d'ufficio ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASOTTI EUGENIO nato a MASSA il 17/12/1984 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. da 1 a 3, sulla ritenuta responsabilità concorsuale per il contestato reato) e da censure manifestamente infondate (quanto alle carenze motivazionali e al mancato esercizio del potere d'ufficio ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen. a fronte di i mezzo di prova che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta non "assolutamente" necessario per l'accertamento del fatto).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1