Italian Supreme Court dismisses appeal as generic complaints lack legal merit under Article 360-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised generic grievances regarding factual reconstruction and sentencing, which the court found to be repetitive of issues already adequately addressed and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that these arguments do not meet the strict admissibility requirements for a legittimità appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.p.; Art. 360-ter c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when they consist of generic complaints on factual reconstruction or repetitive criticisms of arguments already decided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE PASQUA nato a MARSALA il 18/01/1966 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo e secondo motivo da doglianze generiche sulla ricostruzione del fatto; da censure riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4, sulla ritenuta responsabilità Per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della' punibilità per particolare tenuità del fatto); da critiche manifestamente infondate (quanto alla dedotta assenza di colpa e alla applicazione dell'istituto della continuazione); - il terzo motivo da doglianze sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (la Corte di appello ha infatti ritenuto in realtà inesistente l'aumento per la continuazione, indicato in motivazione della sentenza appellata; ha ritenuto che la pena prescelta - indipendentemente dalla sua collocazione nella forbice minima o media edittale - fosse in ogni caso congrua al caso in esame, come si evince dalla complessiva motivazione sul trattamento sanzionatorio, là dove viene evidenziato.a carico della imputata come i contorni della vicenda siano stati del / tutto occultati, lasciando "tralucere" la obiettività della cosciente dispersione dei veicoli);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così