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Ordinanza — n. 702/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA UMBERTO nato a PALERMO il 10/07/1992 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ,che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis .cod. pen. valorizzando/ oltre alla gravità dell'illecito, le modalità dell'allontanamento, la particolare intensità del dolo, nonché il numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, denotanti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ,che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis .cod. pen. valorizzando/ oltre alla gravità dell'illecito, le modalità dell'allontanamento, la particolare intensità del dolo, nonché il numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, denotanti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena uscita illegale dal paese persecuzione determinante per la fuga evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA UMBERTO nato a PALERMO il 10/07/1992 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ,che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis .cod. pen. valorizzando/ oltre alla gravità dell'illecito, le modalità dell'allontanamento, la particolare intensità del dolo, nonché il numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, denotanti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il