Italian Supreme Court dismisses appeal as it merely repeats arguments already rejected by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged a conviction for escape under Article 385 of the Penal Code, arguing against the sentencing calculation regarding recidivism and continuation. The court ruled that since the lower court had logically and coherently addressed these points with correct legal reasoning, the appeal offered no new justification for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INVITO EMANUELE nato a CASSINO il 29/10/1989 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale avuto riguardo al trattamento sanzionatorio; trattamento che è • stato calcolato tenuto conto dell'aumento di pena previsto per la continuazione ex lege nella misura di 2/3 per la recidiva qualificata e in misura non inferiore ad 1/3 per la continuazione! in quest'ultimo caso inoltre l'aumento è stato calcolato in misura ulteriormente , ridotta da parte del giudice di merito (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1