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Ordinanza — n. 594/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses constitutional challenge to three-year ban on alternative measures due to legislative discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the constitutional appeal regarding the three-year prohibition on alternative measures inadmissible. The appellant argued this ban violated constitutional rights, but the court found the restriction represents valid legislative discretion based on the specific conduct of the convicted person. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 58-quater Ord. pen.; The three-year preclusion period for alternative measures constitutes an expression of legislative discretion that is not unreasonable and does not contradict the rehabilitative function of punishment.

Parole chiave

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constitutional appeal alternative measures legislative discretion three-year ban rehabilitative function proroga della carcerazione espulsione restituzione in pristino controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58-quater Ord. pen.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Francesco Di Bella ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento alli art. 58-quater Ord.
sentenze nn.87/2004 e 173/2021 della Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 87/2004
Corte costituzionale n. 173/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA FRANCESCO nato a CEFALU il 12/10/1964 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

11.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Francesco Di Bella ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento alli art. 58-quater Ord. pen., in forza del quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le sue richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare non essendo trascorso il triennio dalla revoca della misura alternativa disposta nei suoi confronti con ordinanza del 13 ottobre 2021;

Considerato che tale questione è manifestamente infondata come, peraltro, già statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.87/2004 e 173/2021; Rilevato, infatti, che la preclusione censurata costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell'art. 51- ter , comma 1, Ord. pen. di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione.

Resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 di